Il coniuge è coinvolto nella procedura solo se esistono beni in comunione legale o se ha prestato garanzie. È possibile presentare un'unica domanda familiare quando sono conviventi o il sovraindebitamento ha origine comune. Il debitore può disporre solo della propria quota dei beni comuni e non di quella del coniuge non coinvolto nell'indebitamento.
Normativa di riferimento: Art. 66, comma 1 CCII e Art. 189 Codice civile
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