Il fondo pensione è protetto. Il fondo pensione complementare è impignorabile secondo la disciplina del Testo Unico della Previdenza Complementare. Le risorse conferite ai fondi pensione costituiscono patrimonio separato e autonomo che non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali.
Normativa di riferimento: Art. 6, comma 9 D.Lgs. 252/2005 e Art. 7, comma 3-quater D.Lgs. 252/2005
Parole chiave: fondo pensione, impignorabile, patrimonio separato, procedure concorsuali
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