Il costo per rivolgersi a un OCC è regolamentato e può essere ridotto per soggetti in difficoltà economiche. Sono previsti acconti sul compenso finale, mentre la maggior parte della parcella viene liquidata dal giudice al termine della procedura. Per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente i compensi sono ridotti della metà.
Normativa di riferimento: Art. 71, comma 4 CCII, Art. 81, comma 4 CCII e Art. 283, comma 6 CCII
Parole chiave: costo OCC, compensi ridotti, acconti, liquidazione giudice, incapiente
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