È possibile presentare una nuova domanda dopo il rigetto o la revoca di una precedente. Per il consumatore è precluso l'accesso se già esdebitato nei cinque anni precedenti o ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Normativa di riferimento: Art. 69, comma 1 CCII
Parole chiave: nuova domanda, rigetto revoca, consumatore precluso, cinque anni, due volte
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