Sì, i creditori possono opporsi presentando osservazioni entro venti giorni dalla comunicazione. Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non serve il consenso e il Tribunale può omologare anche se i creditori sono dissenzienti, per il concordato minore serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Normativa di riferimento: Art. 70, comma 3 CCII e Art. 79, comma 1 CCII
Parole chiave: opposizione creditori, osservazioni venti giorni, piano consumatore, concordato maggioranza
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